Comitato Genitori Minerbio
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    Astensione dall'ora di religione

     

    Sono sempre io, Dolores Pinato, rappresentante di una seconda del liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio, vi ricordate che parecchi mesi fa’ feci presente a questo forum della non-possibilità di uscita anticipata o entrata posticipata da questo liceo???

    Non sono ancora riuscita ad ottenere nulla avrei quindi deciso di inoltrare una richiesta formale al Consiglio d’Istituto, vorrei un consiglio da parte vostra, soprattutto per sapere se questo tipo di richieste possono essere fatte al consiglio e se soprattutto se il consiglio ha il potere di deliberare sulla base di una richiesta fatta da un singolo genitore. Vi allego qui di seguito la mia lettera, attendo i vostri consigli.

     

    A tutti i componenti del Consiglio d’Istituto

     

    Busto Arsizio, 11 aprile 2004

     

     

    Io sottoscritto genitore di ......................, in accoglimento della sentenza della Corte Costituzionale dell’ 11-14 gennaio 1991 n.13, comunica che, per l’anno scolastico 2005-2006 non intende avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per la propria figlia.

     

    La Corte sottolinea che lo stato di non-obbligo comprende, tra le altre possibilità, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico. Fatto salvo tale diritto, ne consegue che il mutare dell’orario scolastico che, all’interno di questo istituto, viene effettuato con una periodicità di due mesi, non possa in alcun modo intaccare o limitare l’esercizio di tale diritto.

     

    Voglia quindi il Consiglio d’Istituto accogliere tale mia scelta riguardo a mia figlia :

     

    a)      qualora l’orario scolastico preveda che l’ora di religione sia alla prima o all’ultima ora, Francesca si assenterà per la prima ora o si allontanerà per l’ultima ora, dall’istituto; ne consegue che in tale caso si verificherà la cessazione del dovere di vigilanza dell’amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore;

     

    b)      qualora l’orario scolastico preveda che l’ora di religione sia stata posta in ore intercalari, Francesca resterà all’interno dell’istituto con la facoltà di avvalersi di attività alternative che in tale caso sarà quella di libera attività di studio e/o di ricerca, ne consegue che in tale caso, l’amministrazione avrà il dovere di vigilanza.

     

    Tale mia scelta non implica nessun cambiamento all’ordinamento vigente, ma la sola applicazione della sentenza sopraccitata, sia quindi accolta e resa di pubblica utilità a tutti i genitori ed alunni dell’Istituto.

     

    Tale mia scelta è già stata inoltrata nel settembre 2004, ed in data 24 novembre 2004 la dirigente mi rispondeva comunicandomi che la scelta da me fatta era non conforme alla circolare ministeriale n.9 del 18/01/1991, in quanto reputata episodica e discontinua.

     

    In data 20 dicembre 2004 nel corso di un incontro, da me richiesto, con la dirigente Luisella Macchi ed in presenza dei sig.ri Marzorati e Scoleri, mi veniva riferito quanto segue:

     

    a)  tale mia scelta (ma i dirigenti la reputano una ”richiesta” e quindi oggetto di accoglimento o meno da parte della scuola) era già stata inoltrata da altri genitori senza mai essere stata accolta dall’Istituto (quindi il problema esiste!);   

    b) la scelta di allontanamento dalla scuola (non-presenza) deve essere espletata indipendentemente dalla collocazione all’interno dell’orario scolastico dell’ora di religione, ne consegue che indipendentemente dalla posizione dell’ora di religione all’interno dell’orario, l’alunno dovrà uscire obbligatoriamente dall’edificio scolastico;

    c) allo stato di fatto l’Istituto non mette in atto la possibilità di scelta di non-presenza perchè ha difficoltà riguardo alla gestione del controllo di entrata ed uscita degli alunni;

    d) i genitori sono obbligati (non avendo la possibilità di scegliere!) a lasciare i propri figli all’interno della scuola anche se l’uscita anticipata o l’entrata posticipata dalla scuola avrebbe agevolato gli alunni;

    e) secondo la dirigenza, è vietato cambiare “la propria scelta” nel corso dell’anno scolastico, anche se tale cambiamento è dovuto unicamente al cambio di orario.

     

    Nel corso dell’incontro le motivazioni del non-accoglimento sono state ben diverse da quelle iniziali che reputavano “discontinua ed episodica” la mia scelta. Nessuna delle motivazioni addotte dalla scuola trovano riferimento sia nella sentenza della Corte Costituzionale, sia nella C.M. n. 9 del 18/01/91. Anzi sono in netto contrasto con quanto sancito da entrambe.

     

    La sentenza della Corte Costituzionale sancisce il diritto di non-presenza proprio a seguito della legittimità di non-obbligo di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Nessun impedimento può essere anteposto all’espletamento di tale diritto. E’ fatto obbligo alla scuola invece di mettere in atto dei moduli al fine di poter liberamente esercitare tale diritto da parte dei genitori e degli alunni. Consistenti in: attività didattiche, attività di studio, nessuna attività. Tutte le attività, che si attengono alle modalità organizzative scolastiche, in nessun modo possono sostituire la possibilità di non-presenza. A tale riguardo la sentenza cita ”...alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi e di assentarsi dall’edificio della scuola”.

     

    La C.M. n.9 del 18/01/91 non fa alcun accenno riguardo ad un cambiamento d’orario in corso d’anno scolastico e quindi, non avendo preso in considerazione tale eventualità, non pone limiti, ma sottolinea invece: ”deve essere offerta ai non avvalentisti anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio scolastico”, la circolare continua sottolineando “l’esigenza di buona organizzazione”  ed “il dovere di vigilanza sugli alunni” da parte dell’Istituto, entrambi criteri fondamentali che sono già presenti all’interno dell’organizzazione dell’Istituto.

    Ne consegue che dovendo già espletare tutte le funzioni di vigilanza, non sarà di rilievo il fatto che alcuni alunni entreranno o usciranno dall’Istituto, alla stessa stregua di permessi di entrata o uscita.

     

    Il corpo dirigente mi ha sottoposto come alternativa alla mia scelta, la possibilità di richiedere ogni qualvolta l’ora di religione fosse alla prima o all’ultima ora, un permesso di entrata o uscita. Ho chiesto perchè mai dovrei chiedere di poter essere assente quando una sentenza lo sancisce già così chiaramente e quale motivazione dovrei dare alla mia richiesta? Non ho avuto alcuna risposta.

     

    Ho potuto constatare, anche attraverso i siti web, che parecchie scuole hanno già inserito all’interno del loro modulo la possibilità di variare la scelta nel momento in cui l’orario scolastico subirà delle variazioni.

     

    A conclusione, una semplice constatazione logica, che sicuramente il legislatore avrà ben valutato, è chiaro che un genitore sceglierà la non-presenza all’interno della scuola unicamente se l’ora di religione cadrà alla prima o all’ultima ora.  Nessun genitore lascerebbe il proprio figlio minorenne per un’ora all’esterno della scuola seduto sul marciapiede o comunque senza opportuna vigilanza, ad aspettare di poter rientrare un’ora più tardi.

    E ancora .... per quale motivo mia figlia dovrebbe restare per l’intera ultima ora a scuola quando abito a pochi metri da scuola ? ... per quale motivo un alunno di ... Castellanza (per esempio) ...non può prendere il pulman un’ora prima? Non sarebbe di giovamento un rientro anticipato? Perchè quando manca un’insegnante allora, e solo allora, lasciate che si entri più tardi o si esca in anticipo? A pari situazioni due metri diversi di valutazione?

     

    In attesa di un vostro gentile riscontro porgo i miei più cordiali saluti.